CONTRATTO DI APPRENDISTATO
La legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e alle loro famiglie, parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto, ad essi si estendono tutte le disposizioni legali e contrattuali applicabili ai lavoratori italiani. Le nuove regole sul contratto di apprendistato - legge Biagi - dunque, possono riguardare anche i lavoratori extracomunitari regolarmente presenti nel nostro Paese.


Tipologie
Con il decreto legislativo di attuazione della cd. legge Biagi (D.Lgs. n. 276/03), l'apprendistato rimane l'unico contratto a contenuto formativo. Il contratto di formazione e lavoro, infatti, viene sostituito dal contratto di inserimento, che ha come scopo l'inserimento (o il reinserimento) nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.
Il contratto di apprendistato viene definito secondo 3 tipologie (artt. 47-53 del D.Lgs. n. 276/03):


1.Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
2.Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
3.Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.


1. L'APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Definizione
Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni.


Durata
Tale tipologia di contratto di apprendistato ha una durata non superiore a 3 anni. In particolare, la durata del contratto viene determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi.


Principi base
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:


1. forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale
2. divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo
3. possibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., ossia senza necessità che sussista una giusta causa o un giustificato motivo e nel rispetto di un periodo di preavviso.
4. divieto, per il datore di lavoro, di recedere dal contratto di apprendistato (prima della scadenza del termine) in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.


Condizioni
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:


1. definizione della qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003
2. previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge n. 53/2003
3. rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti
4. riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna ed interna all'impresa
5. registrazione della formazione nel libretto formativo
6. presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.


2. L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE


Definizione
L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Possono essere assunti, con tale tipologia di contratto, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge n. 53/2003, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.


Durata
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire. La durata del contratto, in ogni caso, non può essere inferiore a 2 anni e superiore a 6.


Principi Base


1. forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale.
2. divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo
3. possibilità, per il datore di lavoro, di recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c., ossia senza necessità che sussista una giusta causa o un giustificato motivo e nel rispetto di un periodo di preavviso
4. divieto, per il datore di lavoro, di recedere dal contratto di apprendistato (prima della scadenza del termine) in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo
5. possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante, nel rispetto del limite massimo di durata del contratto.


Condizioni
Anche per l'apprendistato professionalizzante la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:


1. previsione di un numero ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
2. rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e dell'articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni
3. riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna all'impresa
4. registrazione della formazione nel libretto formativo
5. presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.


3. L'APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE


Definizione
L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché alla specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 69 della legge n. 144/99).
Possono essere assunti, con tale tipologia di contratto, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
La regolamentazione e la durata di tale tipologia di apprendistato - ferme restando le intese vigenti - è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione in accordo con le associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro, le università e le alte istituzioni formative.


Crediti Formativi
La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi dovranno essere definite, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/03, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, previa intesa con le Regioni e le Province autonome DISCIPLINA TRANSITORIA. In attesa della regolamentazione che dovrà essere emanata ai sensi del D.Lgs. n. 276/03, continua ad applicarsi la normativa precedente in materia di apprendistato.


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