IL CONTRATTO DI INSERIMENTO
La legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
e alle loro famiglie, parità di trattamento e la piena uguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto, ad essi si estendono tutte
le disposizioni legali e contrattuali applicabili ai lavoratori italiani, compresa
la disciplina prevista per il contratto di inserimento, che di seguito si provvede
ad illustrare.
Definizione
Il contratto di inserimento è una delle nuove tipologie di contratto
di lavoro introdotte nel nostro ordinamento dal D.lgt. 10 settembre 2003, n.
276, di riforma del mercato del lavoro.
Per i datori di lavoro privati, tale nuovo contratto di lavoro sostituisce il
contratto di formazione e lavoro
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di soggetti in
condizioni di difficoltà occupazionale.
A chi è rivolto
Possono essere assunti con contratto di inserimento:
1. soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
2. disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
3. lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi
di un posto di lavoro;
4. lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
5. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in
cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto
del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 276/03 (quindi entro il prossimo 23 dicembre), sia inferiore almeno
del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10% quello maschile;
6. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da
un grave handicap fisico, mentale o psichico.
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