CONTRATTO LAVORO A PROGETTO

Il contratto di lavoro a progetto è l’evoluzione delle collaborazioni coordinate e continuative che, dal 24 ottobre 2003 devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. La normativa (articolo 62) stabilisce che il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il ministero del lavoro (circolare n. 1/04) precisa, in merito, che la forma scritta è richiesta ad probationem non ad substantiam. Ciò tuttavia, sottolinea, la forma scritta sembra assumere valore decisivo rispetto all’individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto, assenza di atto scritto, non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Nonostante le indicazioni ministeriali siano poco (o per niente) vincolanti, la stipula di un contratto di lavoro a progetto va suggerita sempre mediante specifico e preciso atto scritto. La prudenza non è mai troppa in questi casi, per entrambe le parti (committente e collaboratori). In attesa che si formi in materia un indirizzo giurisprudenziale è suggerito di siglare in forma scritto l’avvio delle nuove collaborazioni coordinate e continuative. Del resto, le istruzioni ministeriali possono confortare (i committenti) sul comportamento che terranno gli ispettori del lavoro in eventuali visite in azienda; ma non possono assicurare in alcun modo che, ove il contenzioso sia attivato dal collaboratore (per fare un esempio) rivendicando il riconoscimento di determinati diritti, il giudice (che applica la legge) si conformi esattamente alle indicazioni, così elastiche, del ministero del lavoro.



L’individuazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Il contratto di lavoro a progetto costituisce la nuova forma di co.co.co.; il progetto, o programma di lavoro o fase di esso, ne rappresenta un requisito.
Non essenziale, però; secondo il ministero del lavoro, infatti (circolare n. 1/04), costituisce una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa.
Quest’ultima, invece, per essere definita collaborazione coordinata e continuativa, deve essere caratterizzata dall’elemento qualificatorio essenziale dato dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto, dalla necessaria coordinazione con il committente e dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. Per di più, il ministero ha sottolineato che tali requisiti “costituiscono il fulcro della differenziazione fra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall’altro, al lavoro autonomo”. A sminuire ulteriormente il “vincolo” della riconducibilità delle co.co.co. Al progetto, al programma di lavoro o fase di esso è la loro stessa definizione: il progetto, infatti, può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa e “consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale”; il programma o la fase di esso, invece, “consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale” e si caratterizzano per “la produzione di un risultato solo parziale destinato a essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali”.
A parte queste premesse, nella redazione del contratto di lavoro a progetto è necessario offrire una particolare attenzione all’individuazione del “progetto specifico o programma di lavoro o fase di esso”, perché in tal caso la sanzione prevista dall’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276/03 consiste nella conversione della collaborazione in un rapporto di lavoro dipendente, a tutti gli effetti, a partire dalla sua costituzione. Nonostante le interpretazioni ministeriali siano state molto flessibili in merito (il ministero ha spiegato che il requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, la quale piuttosto resta caratterizzata dall’elemento qualificatorio essenziale, costituito dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa), è da suggerire l’opportunità che sia chiaramente previsto nel contratto la riconduzione della co.co.co. A uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso siano individuati nel loro contenuto caratterizzante nel contratto di lavoro (articolo 62).
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