IL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
Che cos’è
Il contratto di lavoro a termine (o a tempo determinato) è
un contratto di lavoro dipendente al quale è posto un termine
di durata finale
Causa
Il datore di lavoro può porre un termine al contratto di lavoro per ragioni
di carattere tecnico (ad esempio per la necessità di disporre di personale
con qualifica diversa da quella posseduta dai dipendenti normalmente inseriti
nell’azienda), produttivo e organizzativo (ad esempio per sopperire a
richieste di mercato superiori alla media), o sostitutivo (per sostituire lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto)
Durata
La durata del contratto a termine è libera. Non ci sono dei limiti massimi
di durata, previsti dalla legge solo in caso di proroga del contratto
Forma
L’apposizione di un termine al contratto di lavoro deve risultare
da un atto scritto, che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore
entro 5 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa
Nell’atto scritto devono essere indicate anche le ragioni per
le quali il datore di lavoro ricorre al lavoro a termine. L’atto
scritto non è richiesto per rapporti di lavoro occasionale
la cui durata non supera i 12 giorni
Instaurazione del rapporto di lavoro
Le modalità di assunzione dei lavoratori extracomunitari sono diverse
a seconda che lo straniero da assumere sia ancora residente all’estero
oppure sia già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro che intende procedere all’assunzione di stranieri
ancora all’estero, infatti, è tenuto a rispettare una particolare
procedura che si svolge presso lo Sportello Unico per l’immigrazione,
disciplinata dal D.lgt. n. 286/98 vedi procedura
Se il datore di lavoro, invece, intende assumere un lavoratore straniero già
presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, allora si applicano le
medesime disposizioni previste per i lavoratori italiani.
Costituzione del rapporto di lavoro
All’atto di assunzione, i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici devono consegnare al lavoratore a termine una dichiarazione
sottoscritta con i dati della registrazione effettuata nel libro matricola,
nonché la comunicazione richiesta dal D.lgt. n. 152/97, che
impone di fornire al lavoratore le informazioni (che possono essere
contenute nel contratto di lavoro, nella lettera di assunzione o in
ogni altro documento scritto) che riguardano:
1)l’identità delle parti e il luogo di lavoro
2)la data di inizio del rapporto di lavoro
3)la durata del rapporto di lavoro (precisando che si tratta di lavoro a tempo
determinato)
4)la durata del periodo di prova, se previsto
5)l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore
6)l’importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi,
con l’indicazione del periodo di pagamento
7)la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore
8)l’orario di lavoro
9)i termini di preavviso in caso di recesso.
Le informazioni in merito al periodo di prova, alla retribuzione, alle ferie,
all’orario di lavoro e al preavviso possono essere effettuate anche mediante
il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
Pertanto, non può effettuare indagini sulle opinioni politiche,
religiose o sindacali dei potenziali dipendenti, non può discriminare
in ragione del sesso, della razza, della lingua, della fede religiosa
o politica, non può effettuare indagini sullo stato di gravidanza
o sulla siero-positività.
Come avviene l’assunzione
Il datore di lavoro privato e gli enti pubblici economici assumono
direttamente il lavoratore.
Il lavoratore può essere assunto con qualsiasi tipo di contratto
di lavoro (contratto a termine, contratto di formazione e lavoro,
apprendistato…)
Conclusione del contratto
Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine fissato; non è
necessario il preavviso né una formale comunicazione del datore di lavoro
Conclusione anticipata
Il recesso anticipato (cioè prima della scadenza del termine)
è legittimo solo se sussiste una giusta causa, ossia un evento
talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche temporanea,
del rapporto di lavoro. Se una giusta causa non sussiste, la parte che
recede prima della scadenza è tenuta al risarcimento del danno.
Proroga del contratto
Il datore di lavoro può prorogare il contratto a termine, ma deve rispettare
alcune condizioni.
La proroga è infatti ammessa:
1)una sola volta
2)con il consenso del lavoratore
3)se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni e se, con
la proroga, la durata complessiva del contratto non supera i 3 anni
4)per la stessa attività lavorativa
5)in presenza di ragioni oggettive
Rinnovo del contratto
A differenza della proroga, con la quale viene prolungato il medesimo contratto
di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, il rinnovo del contratto consente
al datore di lavoro di riassumere lo stesso lavoratore con un nuovo contratto
a termine.
1.Prima di procedere al rinnovo, però, deve trascorrere un certo periodo
di tempo dalla data di scadenza del primo contratto:
2.almeno 10 giorni se il 1° contratto aveva durata fino a 6 mesi
3.almeno 20 giorni se il 1° contratto aveva durata superiore a 6 mesi
4.Se il datore di lavoro non rispetta questi tempi, il 2° contratto di lavoro
si considera a tempo indeterminato.
Se si verificano 2 assunzioni successive a termine, cioè senza alcuna
interruzione, allora il rapporto di lavoro a termine si converte in rapporto
a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1° contratto
I DIRITTI DEL LAVORATORE A TERMINE
Principio di non discriminazione
I lavoratori assunti a tempo determinato non devono essere trattati in modo
meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che nell’azienda
sono inquadrati nello stesso livello. Hanno diritto, quindi, alle ferie, alla
gratifica natalizia o alla 13° mensilità, al trattamento di fine
rapporto e ad ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori
a tempo indeterminato
Formazione
Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori a termine una formazione sufficiente
ed adeguata rispetto alle mansioni attribuite, al fine di prevenire i rischi
connessi alla esecuzione del lavoro
Diritto di informazione
Sono i contratti collettivi a stabilire le modalità attraverso cui devono
essere fornite ai lavoratori a termine le informazioni sui posti a tempo indeterminato
disponibili nell’impresa
Diritto di precedenza
Anche in questo caso sono i contratti collettivi che individuano un diritto
di precedenza nell’assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima
qualifica, a favore dei lavoratori che hanno prestato a tempo determinato attività
lavorativa a carattere stagionale o per sopperire alle cd. punte stagionali.
A tal fine, però, il lavoratore deve manifestare la propria volontà
di usufruire del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla data di cessazione
del rapporto. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
La legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, e alle loro famiglie, parità di trattamento e la
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto,
ad essi si estendono tutte le disposizioni legali e contrattuali applicabili
ai lavoratori italiani. Lo stato di disoccupazione e la relativa disciplina,
dunque, possono riguardare anche i lavoratori extracomunitari regolarmente
presenti nel nostro Paese.
Definizione
“Stato di disoccupazione” è la condizione del soggetto privo
di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca
di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i
servizi competenti (ossia i centri per l’impiego e gli altri organismi
autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità
delle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano).
Ai fini della sussistenza dello stato di disoccupazione, dunque, i requisiti
necessari sono due:
1.Assenza di lavoro, di qualunque natura, tipo e durata
2.Immediata disponibilità alla svolgimento ed alla ricerca di attività
lavorativa.
Come viene accertato
L’interessato deve presentarsi personalmente al servizio competente nel
cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio e deve rendere una dichiarazione,
in forma di autocertificazione, nella quale attesta:
1.l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta
2.l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa.
I servizi competenti sono tenuti poi a verificare l’effettiva permanenza
dello stato di disoccupazione, sulla base delle comunicazioni dei datori di
lavoro o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza ed in relazione
al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.
LE AZIONI DEI SERVIZI COMPETENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE
DI LUNGA DURATA
I servizi competenti effettuano azioni al fine di favorire l’incontro
tra la domanda e l’offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione
di lunga durata.
I servizi competenti, infatti - nell’ambito degli indirizzi operativi
stabiliti dalle Regioni – devono sottoporre i soggetti disoccupati ad
interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva, offrendo almeno
i seguenti interventi:
Colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione
Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione
o di riqualificazione professionale o ad altra misura che favorisca l’integrazione
professionale:
A.entro 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti
di adolescenti (soggetti con età compresa tra 15 e 18 anni), giovani
(soggetti con età compresa tra 18 e 25 anni, 29 se laureati) e donne
in cerca di reinserimento lavorativo (donne già precedentemente occupate
che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività)
B.entro 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti
degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata.
Perdita, Conversione Sospensione e Conversazione dello Stato di Disoccupazione
Al lavoratore disoccupato che intende beneficiare dei servizi per l’impiego
è richiesto un coinvolgimento attivo nella ricerca di un lavoro e in
tutte quelle iniziative finalizzate ad un suo inserimento nel mercato del lavoro.
La Perdita dello Stato di Disoccupazione
È infatti prevista la perdita dello stato di disoccupazione
se:
l’interessato non si presenta, senza giustificato motivo, alla
convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure
di prevenzione della disoccupazione di lunga durata
l’interessato, senza giustificato motivo, rifiuta una congrua
offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato, oppure a tempo determinato
o di lavoro temporaneo, se la durata del contratto a termine o della
missione è superiore ad 8 mesi, o 4 mesi se si tratta di giovani.
La distanza dal domicilio ed i tempi di trasporto con i mezzi pubblici
relativi a dette offerte di lavoro sono stabiliti dalle Regioni.
La Sospensione
La sospensione dello stato di disoccupazione si verifica se l’interessato
accetta un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore ad 8 mesi o 4 mesi se si tratta di
giovani.
La Conservazione
Se l’interessato svolge una attività lavorativa che assicura
un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso
da imposizione, conserva lo stato di disoccupazione.
La durata dello Stato di Disoccupazione
La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali.
I periodi fino a 15 giorni, all’interno di un unico mese, non
si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano
come un mese intero
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