IL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Che cos’è


Il contratto di lavoro a termine (o a tempo determinato) è un contratto di lavoro dipendente al quale è posto un termine di durata finale

Causa
Il datore di lavoro può porre un termine al contratto di lavoro per ragioni di carattere tecnico (ad esempio per la necessità di disporre di personale con qualifica diversa da quella posseduta dai dipendenti normalmente inseriti nell’azienda), produttivo e organizzativo (ad esempio per sopperire a richieste di mercato superiori alla media), o sostitutivo (per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto)

 

Durata
La durata del contratto a termine è libera. Non ci sono dei limiti massimi di durata, previsti dalla legge solo in caso di proroga del contratto

 

Forma
L’apposizione di un termine al contratto di lavoro deve risultare da un atto scritto, che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa
Nell’atto scritto devono essere indicate anche le ragioni per le quali il datore di lavoro ricorre al lavoro a termine. L’atto scritto non è richiesto per rapporti di lavoro occasionale la cui durata non supera i 12 giorni

 

Instaurazione del rapporto di lavoro
Le modalità di assunzione dei lavoratori extracomunitari sono diverse a seconda che lo straniero da assumere sia ancora residente all’estero oppure sia già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro che intende procedere all’assunzione di stranieri ancora all’estero, infatti, è tenuto a rispettare una particolare procedura che si svolge presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, disciplinata dal D.lgt. n. 286/98 vedi procedura
Se il datore di lavoro, invece, intende assumere un lavoratore straniero già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno, allora si applicano le medesime disposizioni previste per i lavoratori italiani.

Costituzione del rapporto di lavoro


All’atto di assunzione, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici devono consegnare al lavoratore a termine una dichiarazione sottoscritta con i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione richiesta dal D.lgt. n. 152/97, che impone di fornire al lavoratore le informazioni (che possono essere contenute nel contratto di lavoro, nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto) che riguardano:

1)l’identità delle parti e il luogo di lavoro
2)la data di inizio del rapporto di lavoro
3)la durata del rapporto di lavoro (precisando che si tratta di lavoro a tempo determinato)
4)la durata del periodo di prova, se previsto
5)l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore
6)l’importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento
7)la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore
8)l’orario di lavoro
9)i termini di preavviso in caso di recesso.
Le informazioni in merito al periodo di prova, alla retribuzione, alle ferie, all’orario di lavoro e al preavviso possono essere effettuate anche mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

Pertanto, non può effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei potenziali dipendenti, non può discriminare in ragione del sesso, della razza, della lingua, della fede religiosa o politica, non può effettuare indagini sullo stato di gravidanza o sulla siero-positività.


Come avviene l’assunzione
Il datore di lavoro privato e gli enti pubblici economici assumono direttamente il lavoratore.
Il lavoratore può essere assunto con qualsiasi tipo di contratto di lavoro (contratto a termine, contratto di formazione e lavoro, apprendistato…)

Conclusione del contratto
Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine fissato; non è necessario il preavviso né una formale comunicazione del datore di lavoro
Conclusione anticipata
Il recesso anticipato (cioè prima della scadenza del termine) è legittimo solo se sussiste una giusta causa, ossia un evento talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro. Se una giusta causa non sussiste, la parte che recede prima della scadenza è tenuta al risarcimento del danno.

Proroga del contratto
Il datore di lavoro può prorogare il contratto a termine, ma deve rispettare alcune condizioni.
La proroga è infatti ammessa:
1)una sola volta
2)con il consenso del lavoratore
3)se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni e se, con la proroga, la durata complessiva del contratto non supera i 3 anni
4)per la stessa attività lavorativa
5)in presenza di ragioni oggettive
Rinnovo del contratto
A differenza della proroga, con la quale viene prolungato il medesimo contratto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, il rinnovo del contratto consente al datore di lavoro di riassumere lo stesso lavoratore con un nuovo contratto a termine.
1.Prima di procedere al rinnovo, però, deve trascorrere un certo periodo di tempo dalla data di scadenza del primo contratto:
2.almeno 10 giorni se il 1° contratto aveva durata fino a 6 mesi
3.almeno 20 giorni se il 1° contratto aveva durata superiore a 6 mesi
4.Se il datore di lavoro non rispetta questi tempi, il 2° contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Se si verificano 2 assunzioni successive a termine, cioè senza alcuna interruzione, allora il rapporto di lavoro a termine si converte in rapporto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del 1° contratto

 

I DIRITTI DEL LAVORATORE A TERMINE
Principio di non discriminazione
I lavoratori assunti a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che nell’azienda sono inquadrati nello stesso livello. Hanno diritto, quindi, alle ferie, alla gratifica natalizia o alla 13° mensilità, al trattamento di fine rapporto e ad ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato
Formazione
Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori a termine una formazione sufficiente ed adeguata rispetto alle mansioni attribuite, al fine di prevenire i rischi connessi alla esecuzione del lavoro
Diritto di informazione
Sono i contratti collettivi a stabilire le modalità attraverso cui devono essere fornite ai lavoratori a termine le informazioni sui posti a tempo indeterminato disponibili nell’impresa
Diritto di precedenza
Anche in questo caso sono i contratti collettivi che individuano un diritto di precedenza nell’assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che hanno prestato a tempo determinato attività lavorativa a carattere stagionale o per sopperire alle cd. punte stagionali. A tal fine, però, il lavoratore deve manifestare la propria volontà di usufruire del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

 

LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

La legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, e alle loro famiglie, parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Pertanto, ad essi si estendono tutte le disposizioni legali e contrattuali applicabili ai lavoratori italiani. Lo stato di disoccupazione e la relativa disciplina, dunque, possono riguardare anche i lavoratori extracomunitari regolarmente presenti nel nostro Paese.

 

Definizione
“Stato di disoccupazione” è la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti (ossia i centri per l’impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano).
Ai fini della sussistenza dello stato di disoccupazione, dunque, i requisiti necessari sono due:
1.Assenza di lavoro, di qualunque natura, tipo e durata
2.Immediata disponibilità alla svolgimento ed alla ricerca di attività lavorativa.
Come viene accertato
L’interessato deve presentarsi personalmente al servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio e deve rendere una dichiarazione, in forma di autocertificazione, nella quale attesta:
1.l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta
2.l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
I servizi competenti sono tenuti poi a verificare l’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione, sulla base delle comunicazioni dei datori di lavoro o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza ed in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.


LE AZIONI DEI SERVIZI COMPETENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA
I servizi competenti effettuano azioni al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata.
I servizi competenti, infatti - nell’ambito degli indirizzi operativi stabiliti dalle Regioni – devono sottoporre i soggetti disoccupati ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva, offrendo almeno i seguenti interventi:
Colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione
Proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o ad altra misura che favorisca l’integrazione professionale:
A.entro 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti di adolescenti (soggetti con età compresa tra 15 e 18 anni), giovani (soggetti con età compresa tra 18 e 25 anni, 29 se laureati) e donne in cerca di reinserimento lavorativo (donne già precedentemente occupate che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività)
B.entro 6 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata.
Perdita, Conversione Sospensione e Conversazione dello Stato di Disoccupazione
Al lavoratore disoccupato che intende beneficiare dei servizi per l’impiego è richiesto un coinvolgimento attivo nella ricerca di un lavoro e in tutte quelle iniziative finalizzate ad un suo inserimento nel mercato del lavoro.

 

La Perdita dello Stato di Disoccupazione
È infatti prevista la perdita dello stato di disoccupazione se:
l’interessato non si presenta, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione della disoccupazione di lunga durata
l’interessato, senza giustificato motivo, rifiuta una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato, oppure a tempo determinato o di lavoro temporaneo, se la durata del contratto a termine o della missione è superiore ad 8 mesi, o 4 mesi se si tratta di giovani. La distanza dal domicilio ed i tempi di trasporto con i mezzi pubblici relativi a dette offerte di lavoro sono stabiliti dalle Regioni.
La Sospensione


La sospensione dello stato di disoccupazione si verifica se l’interessato accetta un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore ad 8 mesi o 4 mesi se si tratta di giovani.

La Conservazione
Se l’interessato svolge una attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, conserva lo stato di disoccupazione.


La durata dello Stato di Disoccupazione
La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali.
I periodi fino a 15 giorni, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero

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