CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO


Se sei titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato o per motivi familiari potrai utilizzarlo per le altre attività senza necessità di richiedere la modifica del permesso fino alla scadenza dello stesso.

Lavoro subordinato
In sede di rinnovo il permesso di soggiorno ti sarà rilasciato per l'attività effettivamente svolta.
In particolare, se sei titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato puoi svolgere un lavoro autonomo sempre che tu abbia acquisito l'autorizzazione o l'abitazione, eventualmente richiesta, per tale tipo di attività e subordinatamente all'esistenza degli altri requisiti prescritti dal legislatore per l'esercizio del lavoro in forma autonoma; parimenti potrai lavorare come socio lavoratore di cooperative.

Lavoro autonomo
Se sei titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo puoi iscriverti nelle liste di collocamento e, se trovi lavoro, a seguito della comunicazione del contratto di assunzione del tuo datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro, puoi esercitare l'attività di lavoro subordinato.

Ricongiungimento familiare
Se sei titolare del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, o per motivi familiari, rilasciato a chi è entrato sul Territorio Nazionale a seguito di un lavoratore cittadino straniero, puoi iniziare un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo alle condizioni in sopra illustrate.

Studio
Per ciò che riguarda il permesso di soggiorno per studio o formazione, il titolare puoi svolgere un'attività di lavoro subordinato per un totale di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore, su autorizzazione dell'istituto scolastico frequentato.
Inoltre è previsto la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per studio o formazione, ancora prima della scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
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